
Il Consiglio dei Ministri del Regno di Spagna ha approvato venerdì scorso, 1° marzo – su proposta del Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione – un decreto che definisce nuove condizioni di commercio nel settore lattiero-caseario, al fine di introdurre elementi di garanzia e tutela in favore della componente più debole del sistema produttivo, vale a dire gli allevatori.
Il decreto unifica e aggiorna la legislazione vigente in questo settore, adattando il suo contenuto alle conclusioni delle relazioni delle istituzioni comunitarie e all’esperienza acquisita, con l’obiettivo principale di rafforzare il ruolo delle organizzazioni dei produttori nella negoziazione di contratti e di migliorare la loro posizione nelle transazioni commerciali.
In questo modo vengono introdotte alcune nuove norme, relative alle assunzioni, alle organizzazioni di produttori e alle negoziazioni contrattuali, oltre a una dichiarazione obbligatoria che ratifica tangibilmente ogni dettaglio dell’accordo raggiunto.
Nell’ambito degli appalti, la nuova misura stabilisce che i primi acquirenti presentino, prima della firma del contratto, una dettagliata offerta scritta ai produttori. Inoltre, alcuni nuovi requisiti del contratto stesso sono regolamentati, come l’obbligo di definire in esso, se applicabili, differenti condizioni di prezzo in funzione del quantitativo oggetto della vendita, o la possibilità di includere diverse clausole relative al valore indicato, dettagliando le condizioni per la formalizzazione, surrogazione e modifica dei contratti.
Il nuovo decreto definisce anche, per la prima volta, i termini che devono essere inclusi nello statuto delle organizzazioni di produttori di latte, come, ad esempio, le regole che garantiscono ai singoli produttori associati, il controllo democratico dell’organizzazione e dei processi decisionali, nonché gli obblighi derivanti per ogni produttore dalla appartenenza alla singola organizzazione.
Il nuovo regolamento integra e abroga il decreto ministeriale che regola il registro nazionale delle organizzazioni e associazioni di produttori di latte, che fa parte del sistema informatico Prolac, incorporando disposizioni sull’inserimento, nel suddetto registro, di ulteriori informazioni sulle organizzazioni di produttori e sulle loro associazioni.
Inoltre, gli aspetti relativi alle negoziazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sono sviluppati in modo più dettagliato, chiarendo le circostanze in cui si svolgono, nonché le richieste e le conseguenze che ciò comporta per le parti negoziali.
In relazione al mandato negoziale, che gli agricoltori devono dare alle organizzazioni dei produttori che negoziano contratti di compravendita di latte, sarà necessario includere la produzione totale di latte dell’allevatore e definire una durata minima di contratto di due anni che può essere estesa con la formula del tacito rinnovo.
Viene poi specificato il sistema di infrazioni e sanzioni, che stabilisce l’applicabizione della settima disposizione aggiuntiva della legge 6/2015, del 12 maggio 2015, relativa alle denominazioni di origine (Dop) e alle indicazioni geografiche protette (Igp).
Inoltre, per completare l’esercizio della trasparenza, è stato incluso, per il primo acquirente, l’inserimento di un nuovo requisito aggiuntivo, relativo all’indicazione del volume di latte venduto al cliente successivo nella catena di vendita, e la comunicazione del suo prezzo al sistema informativo unificato del settore lattiero-caseario (Infolac)
4 marzo 2019