
La denominazione “Emmentaler” non è difendibile come esclusiva, e pertanto può essere attribuita a formaggi prodotti ovunque e in qualsiasi maniera. A deciderlo, mercoledì scorso 24 maggio, è stata la Corte di Giustizia Europea, con una sentenza pubblicata sul sito web Curia Europa, disponibile in versione integrale e nella sua sintesi.
I giudici della Corte, che ha sede in Lussemburgo, hanno quindi dato torto all’associazione dei produttori elvetici Emmentaler Switzerland, che avevano ufficialmente richiesto che solo il prodotto svizzero potesse fregiarsi della denominazione “Emmentaler”, derivante dal nome della valle – Emmental – in cui scorre il fiume Emme, nel Cantone Berna.
La richiesta dell’associazione suggeriva che chiunque altro avrebbe potuto produrre formaggi analoghi purché in denominazioni in cui il nome “Emmentaler” fosse preceduto dal nome della regione di provenienza: Bayerisch Emmentaler, Brandenburger Emmentaler, ecc.
In un comunicato stampa diffuso dalla Corte si legge che “la Emmentaler Switzerland ha ottenuto, presso l’Ompi (Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) la registrazione internazionale del segno denominativo Emmentaler per prodotti corrispondenti alla descrizione “Formaggi a denominazione di origine protetta “Emmentaler””.
La suddetta registrazione internazionale è stata poi notificata dalla Emmentaler Switzerland all’Euipo (Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea) dove la commissione esaminatrice ha respinto sia la domanda di registrazione che il successivo ricorso.
“Con la sua sentenza”, spiega il comunicato, il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso. In tale causa, esso esamina se la commissione di ricorso, avendo ritenuto che il marchio richiesto sia descrittivo, abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 2017/1001. Inoltre, esso chiarisce il legame tra l’articolo 74, paragrafo 2, di tale regolamento, relativo ai segni o indicazioni descrittivi che possono essere designati come marchi collettivi, e l’articolo 7, paragrafo 21, lettera c), di detto regolamento, relativo ai marchi descrittivi”.
Nelle loro argomentazioni i giudici della Corte di Giustizia Europea hanno sostenuto che Emmentaler “non gode di una tutela in quanto marchio collettivo”. A loro avviso si tratterebbe di un termine che descrive una tipologia di formaggio, e non l’origine geografica del medesimo.
Ad avvalorare la tesi per cui l’Emmentaler è diffusamente contraffatto in Europa e negli Stati Uniti, e quindi andrebbe protetto, giungono però i dati relativi all’andamento delle vendite negli anni: da 18.500 tonnellate del 2017 l’autentico Emmentaler è passato alle 16.500 del 2021 (-10,8%), con un sensibile calo delle esportazioni.
A spiegare questa tendenza, secondo gli interessati, sarebbe la crescente produzione dei simil-Emmentaler. Staremo quindi a vedere gli sviluppi che la vicenda avrà in futuro: secondo fonti ben informate il pronunciamento della Corte dovrebbe essere prossimamente impugnato (tecnicamente lo è) dai legali dei produttori svizzeri.
31 maggio 2023