
È tempo di pascolo, ormai, e la cronaca locale non riferisce solo di transumanze che attraversano i paesi e di reazioni più o meno gioiose da parte della gente al passaggio delle bestie e dei pastori, ma anche di sconfinamenti, di pascolo abusivo, di contese tra proprietari di terreni e allevatori, laddove qualche bestia (e a volte non poche) viene introdotta o lasciata libera di brucare in maniera un po’ dove càpita.
Il tema è all’ordine del giorno in questa stagione, e il fenomeno, antico come la storia dell’umanità, è stato dettagliatamente trattato dal legislatore, che ha già scritto un apposito testo, vale a dire l’articolo 636 del Codice Penale. A riproporlo in queste ore è il sito web dello Studio Cataldi di Roma, che cura un notiziario ricco e aggiornato. Ci si augura che l’articolo – breve ed efficace – induca qualche allevatore all’approfondimento, onde correggere comportamenti scorretti, nel bene proprio (per evitare sanzioni) e della comunità (per evitare tensioni) in cui opera. [continua dopo la pubblicità]
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Il testo prevede tre differenti situazioni:
- la generica introduzione e l’abbandono di animali nel fondo altrui;
- l’introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui, con il fine del pascolamento;
- il danneggiamento del fondo altrui a seguito dell’introduzione o dell’abbandono degli animali.
Il pezzo riferisce la ratio dell’art. 636 c.p. e la procedibilità di una norma che tutela il bene patrimoniale, riferisce della facoltà che la parte offesa sporga querela, descrive la relativa condotta sanzionata e, ovviamente, descrive le pene previste, sia di carattere economico (multe) che di privazione della libertà individuale (reclusione).
L’articolo è consultabile in chiaro, cliccando qui.
8 giugno 2020
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