
Accolto da divergenti critiche e al tempo stesso da incondizionati plausi, il decreto di legge n.1308 inerente le “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” è stato approvato giovedì scorso – 29 maggio – in via definitiva al Senato della Repubblica Italiana.
Un cambiamento epocale
La nuova legge per la tutela degli animali segna un cambiamento radicale rispetto al passato, introducendo nuovi modelli di riferimento: d’ora in avanti gli animali – da compagnia, allevati o selvatici che siano – non saranno più salvaguardati in modo indiretto (garantito attraverso la tutela dei diritti dell’uomo, dei sentimenti umani verso gli animali, o del patrimonio naturale in cui gli animali vivono) bensì come soggetti tutelati da diritti propri, secondo il principio che li vedrà essere riconosciuti, per legge e a pieno titolo, degli esseri senzienti.
L’obiettivo della nuova legge è quindi quello di porre gli animali al centro di piene garanzie giuridiche, riconoscendo quindi i loro diritti in maniera indipendente dal nostro modo di percepirli.
Qui di seguito riportiamo una sintesi di alcune disposizioni salienti, che – oltre al suddetto cambio di paradigma – evidenziano un inasprimento delle pene pecuniarie e detentive.
Uccisione di animali
L’articolo 544-bis della vecchia legge puniva con la reclusione da quattro a ventiquattro mesi chi, per crudeltà e/o senza necessità, cagioni la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei a trentasei mesi e la multa da 5mila a 30mila euro. Qualora il fatto avvenga infliggendo sevizie e/o prolungando volutamente le sofferenze, la reclusione andrà da uno a quattro anni e la multa da 10mila a 60mila euro.
Maltrattamenti
Rispetto al precedente articolo 544-ter, viene ora modificato il primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, portandola da tre-diciotto mesi a sei-ventiquattro mesi, con ua multa (invariata: da 5mila a 30mila euro), non più alternativa alla reclusione ma aggiuntiva ad essa.
Uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette
Rispetto alla precedente legge l’intervento riguarda il primo comma dell’articolo 727-bis del Codice di Procedura Penale, che prevedeva l’arresto da uno a sei mesi e una multa sino a 4mila euro. La sanzione economica raddoppia, mentre la detenzione viene elevata a tre-dodici mesi.
Distruzione o deterioramento di habitat di siti protetti
L’intervento riguarda l’articolo 733-bis del Codice di Procedura Penale che d’ora in avanti prevederà l’arresto da tre mesi a ventiquattro mesi e un’ammenda non inferiore ai 6mila euro.
La nuova legge rivede, inasprendoli, i termini degli arresti e le relative multe, relativamente ad altri reati quali l’organizzazione e la partecipazione a combattimenti tra animali, il loro addestramento con tali finalità, le relative scommesse e la diffusione di immagini relative ad essi; il coinvolgimento in tali attività di minori; l’uccisione e il danneggiamento di animali altrui; il sequestro e la confisca di animali oggetto di reato; i traffici e la tenuta alla catena di animali da guardia e compagnia.
Cosa cambierà per gli allevatori
L’introduzione della nuova legge sui reati contro gli animali non deve preoccupare chi alleva correttamente e rispettosamente animali da reddito ma verosimilmente le criticità che le aziende zootecniche possono incontrare nella gestione dei loro animali potranno rappresentare dei maggiori fattori di rischio di fronte ad eventuali denunce e segnalazioni intraprese da associazioni animaliste o singoli cittadini, sensibilizzati spesso oltremodo verso la causa animalista.
D’altro canto, su aspetti estremi, peraltro numericamente irrilevanti se non a livello locale ma di importante valore sociale e umano – quali la tenuta a catena delle bovine in alcune piccole stalle di montagna e le incruente “batailles de reines” e “batailles des chévres” – ci sarà da aspettarsi, purtroppo, qualche “sorpresa”, non delle migliori.
6 giugno 2025
Per l’approfondimento di questa tematica si rimanda il lettore alla consultazione del “Fascicolo Iter DDL S. 587“, pubblicato sul sito del Senato della Repubblica Italiana martedì scorso, 3 giugno