Tanto rumore per nulla o, a ben guardare, per qualcosa di più che il nulla: il caso del (presunto) latte in polvere, sequestrato dai Nas nel novarese il 10 aprile scorso, che tanto clamore aveva destato, rimbalzando due settimane fa sulle pagine di centinaia di giornali e agenzie stampa, si è sgonfiato in tempi record, sollevando la Latteria Sociale di Cameri da ogni accusa ma lasciando all’azienda e ai suoi prodotti un danno d’immagine che solo il tempo potrà rivelare.
Accusata per un abbaglio in cui sono caduti gli agenti del Nucleo Anti Sofisticazioni di Torino, l’azienda è stata definitivamente scagionata lunedì scorso 29 aprile da un’ordinanza di dissequestro del Tribunale di Novara che, oltre al prodotto, restituisce allo storico caseificio novarese la dignità di uno tra i più seri e rappresentativi produttori di Gorgonzola Dop.
E così, dopo che i responsabili del caseificio erano usciti allo scoperto, a pochi giorni dal sequestro – dichiarando quanto infondate fossero le accuse a loro mosse – i giudici Gianfranco Pezone, Marta Criscuolo e Alessia Albertone hanno accolto il ricorso presentato dai legali dell’azienda, circostanziando in sette pagine le motivazioni del provvedimento e sottolineando in buona sostanza che il prodotto sequestrato non era latte in polvere bensì terreno colturale, utilizzato per la moltiplicazione dei fermenti lattici.
Il direttore del caseificio, Gianpiero Mellone ha commentato l’epilogo della brutta vicenda con comprensibile sollievo, senza peraltro celare una nota di disappunto. «I giudici hanno fatto un ottimo lavoro in una vicenda molto tecnica», ha infatti sottolineato Mellone, «emettendo un’ordinanza con motivazioni molto circostanziate. La produzione non ne ha risentito, ma rimane l’amaro in bocca per come attorno a questa vicenda si sia creato un caso mediatico».
In sostanza, l’ordinanza di dissequestro ha asserito quanto qui di seguito riassunto:
“…L’ipotesi accusatoria desumibile dagli atti presenta un duplice profilo:
– Il primo relativo all’utilizzo per la produzione del formaggio Gorgonzola Dop, di latte derivato o in polvere, in luogo di latte intero fresco di vacca
– Il secondo concernente l’omessa indicazione nell’etichetta del prodotto finito dell’utilizzo del terreno colturale anidro ovvero dei fermenti lattici
A fondamento del ricorso la Latteria di Cameri ha dedotto :
– La totale erroneità nell’indicazione della natura del materiale sequestrato
– La piena legittimità della detenzione dello stesso
– Che il terreno di coltura anidro costituisce un coadiuvante tecnologico finalizzato allo sviluppo dei fermenti lattici
– Che i coadiuvanti tecnologici non sono ingredienti e quindi non sono soggetti ad indicazione obbligatoria.
Primo passo della requisitoria è stato indirizzato alla valutazione della natura del materiale sequestrato:
Sulla scheda tecnica dell’azienda produttrice si desume che si tratta di terreno colturale (composto da lattosio, proteine del latte, sali minerali e lievito) per la riproduzione dei fermenti ad uso lattiero-caseario, da aggiungere al latte solo dopo l’avvenuta crescita dei fermenti. La qualificazione del materiale sequestrato come “coadiuvante tecnologico” appare convincente alla luce della disciplina di cui il Decreto L.vo n. 109/92 e dei conformi pareri del Ministero della Sanità, trattandosi di sostanza destinata alla trasformazione casearia, di cui peraltro non emerge ne viene indicato alcun concreto profilo di pericolosità per la salute umana. Escludere totalmente l’utilizzo del latte nel ciclo produttivo del gorgonzola sulla base delle semplici emergenze documentali (come sostenuto nel verbale dei N.A.S.) è sillogismo arduo e non condivisibile.
Viene quindi valutato l’aspetto della non corretta indicazione degli ingredienti:
Passando ad esaminare il profilo dell’omessa indicazione degli ingredienti nella etichetta del prodotto finito, occorre anzi tutto osservare che la non menzione dell’utilizzo del terreno colturale nel ciclo produttivo non costituisce, neppure sul piano dell’astratta configurabilità del reato, una sleale difformità nell’esercizio dell’attività commerciale, non potendosi attribuire a tale sostanza (coadiuvante tecnologico) la natura tecnica di ingrediente, quale elemento costituente l’alimento. Quanto ai fermenti lattici, quale prodotto del terreno colturale, deve convenirsi che essi sono quei batteri che, addizionati in percentuali modeste, trasformano il latte in formaggio, sostanzialmente scomparendo in esso. La flora batterica si trova naturalmente nel latte, ma viene, di fatto, azzerata per effetto della pastorizzazione ovvero dell’ambiente igienicamente perfetto in cui viene solidamente trattato il latte.
Con i fermenti il processo di caseificazione è più sicuro, il risultato è più costante e si abbassa la percentuale di difetti finali. Per come desumibile dalle attuali emergenze procedimentali, i fermenti lattici sono colture di microrganismi opportunamente selezionati necessari per la fabbricazione del formaggio Gorgonzola che viene innestato direttamente nel latte per conferire al prodotto caratteristiche organolettiche omogenee e costanti.
Così definita la natura dei fermenti lattici, deve desumersi che la loro indicazione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 7 comma 2, lett. c) D.L.vo n. 109/92. Tuttavia, posto che il protocollo per la produzione del formaggio Gorgonzola DOP- vidimato dallo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali- prevede l’insemenzamento del latte intero di vacca con fermenti lattici, e considerando quanto sopra detto in ordine alla non obbligatorietà della indicazione di tale sostanza come ingrediente, fin d’ora non pare potersi configurare la fattispecie contestata ove si utilizzi regolarmente tale microrganismo per il solo fatto di non averlo indicato nell’etichetta.
Dunque, sotto tale profilo può escludersi il “fumus” del reato. Tanto premesso in ordine ai motivi di diretta doglianza della ricorrente, non si comprende la specifica ragione per cui debba essere sottoposto a sequestro probatorio il materiale in questione. Ne discende che il ricorso va comunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento avversato e restituzione dei beni ablati all’avente diritto.
Per Questi Motivi
Annulla il decreto di convalida emesso dal PM in data 12.04.2013 del sequestro probatorio eseguito dai NAS-CC di Torino del 10.04.2013 avente ad oggetto Kg. 239.20 di “terreno colturale anidro esente da antibiotici, per la riproduzione di fermenti lattici ad uso lattiero-caseario”, disponendone la restituzione alla Latteria Sociale di Cameri, in persona del legale rappresentante…”
Chi volesse accedere alla versione integrale del provvedimento del Tribunale di Novara può trovarla sulla pagina facebook della Latteria Sociale di Cameri, cliccando qui.
Per leggere le spiegazioni tecniche della Latteria Sociale di Cameri e accedere ai documenti del caso, basta cliccare qui.
5 maggio 2013
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